Dal punto di vista giuridico l'intercettazione può essere definita come un mezzo di acquisizione della prova. Consiste nella presa di conoscenza del contenuto di un dialogo, sia che esso avvenga tramite posta, durante un colloquio o tramite mezzi tecnologici, quali telefoni o computer.
Affinché si possa parlare di intercettazione bisogna tener in conto una serie di peculiarità delle stesse:
Negli ultimi decenni si è sentito parlare sempre più di intercettazioni, fino a rendere il termine di uso comune. Con l'avvento delle nuove tecnologie ma soprattutto il loro utilizzo ha reso necessario adeguare i mezzi non solo giuridici ma soprattutto tecnici al cambiamento sociale.
I principali tipi di intercettazione sono:
L'intercettazione ambientale è quell'attività, attuata da un soggetto estraneo, che attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici avanzati mira a carpire suoni, immagini, video di quello che accade in un determinato ambiente.
L'intercettazione telefonica è una pratica che, attuata da un soggetto estraneo attraverso l'utilizzo di strumenti tecnici di percezione, capta occultamente una comunicazione telefonica, sia per telefono fisso che per cellulare, tra due o più soggetti, che agivano con l'intenzione di escluderne altri. Rientrano nell'intercettazione telefonica non solo le chiamate ma anche tutti quei dati testuali o vocali come sms, messaggi Whatsapp, video e audio.
L'intercettazione informatica è quella pratica che mira a carpire i flussi telematici di dati, informazioni e comunicazioni che si intrecciano con il mondo dei computer, della posta elettronica, delle comunicazioni via internet e di tutti i più recenti servizi di telefonia internet come il VoIP.
Nella Costituzione Italiana, la segretezza e la libertà di comunicazione, rientrano tra quei diritti così detti inviolabili. Vista la delicatezza della materia i Padri Costituenti hanno voluto assegnare una tutela maggiore a questa fattispecie di diritti.
L'art. 15 della Costituzione recita:
“La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.".
Sulla base di quanto appena detto, si capisce che l'attività di intercettazione telefonica è legale solo se questa avviene:
Il Codice di procedura penale agli articoli 266 e seguenti, disciplina le intercettazioni telefoniche introducendo una serie di requisiti necessari affinché gli inquirenti possano procedere con l'intercettazione.
Inoltre l'intercettazione telefonica è legale solo se avviene rispettando tutte le prescrizioni di legge dal punto di vista procedurale e tecnico.
Vista la particolare invasività dell'intercettazione telefonica, il legislatore ha previsto una serie di limiti e presupposti da rispettare affinché si possa avviare un'intercettazione, come mezzo di acquisizione della prova, in maniera legale.
Uno dei presupposti fondamentali per l'avvio di questa pratica è l'ammissibilità prevista per un determinato tipo di reato. Le intercettazioni sono ammesse solo per quei reati previsti tassativamente dalla legge. Questo presupposto è di fondamentale importanza in quanto circoscrive l'attività in un raggio ben definito, evitando che l'autorità giudiziaria possa introdursi nella privacy di chiunque senza che vi sia un nesso tra il reato commesso e l'importanza delle sue comunicazioni private.
Un'intercettazione telefonica avrà luogo solo nei casi previsti dalla legge, dopo l'autorizzazione del Giudice delle indagini preliminari G.I.P., di norma su richiesta degli inquirenti Pubblico Ministero P.M. e Polizia Giudiziaria P.G.
Come già accennato le intercettazioni possono essere avviate solo per determinati tipi di reati. Questi reati sono previsti all'art. 266 c.p.p. rubricati come Limiti di ammissibilità. Di recente è intervenuta una riforma intercettazioni quella del 1 Settembre 2020 con la quale si sono introdotte altre ipotesi di reato per i quali è consentito avvalersi dell'intercettazione come mezzo di acquisizione della prova.
Il legislatore ha introdotto due criteri attraverso i quali individuare i reati soggetti alle intercettazioni:
All'interno del criterio quantitativo della pena rientrano le seguenti fattispecie:
Il secondo criterio adottato dal legislatore, quello qualitativo, tiene conto della reale natura dei reati, per i quali l'intercettazione telefonica risulta essere uno strumento fondamentale al fine dell'indagine.
In tanti vi sarete chiesti quanto può durare un'intercettazione telefonica. Proprio per limitarne l'utilizzo ai soli casi di estrema necessità il legislatore ha previsto che l'intercettazione telefonica sia soggetta a dei limiti di durata. Con l'autorizzazione a procedere deve essere indicata la durata dell'intercettazione e ogni proroga deve essere motivata da una reale e concreta esigenza.
La durata normale di un'intercettazione è di 15 giorni. Questi possono essere, in casi del tutto particolari e soprattutto come abbiamo detto motivati, rinnovati per un periodo di altri 15 giorni.
Nei casi più gravi di reato, come ad esempio se si indaga su attività presunte di terrorismo o attività illecite legate ad associazioni mafiose, la durata dell'intercettazione può essere di 40+40 giorni.
La durata di un'intercettazione quindi è differente dalla durata dell'indagine. Infatti un'indagine di norma dura 6 mesi tranne per alcuni casi particolari di reato che prevedono la durata di 1 anno.
Con l'ultima riforma del 1 settembre 2020 che ha modificato la disciplina delle intercettazioni, è stato introdotto uno strumento volto a tutelare la privacy degli attori di un'intercettazione cercando di mantenere un livello di segretezza elevato riguardo i contenuti dell'intercettazione stessa.
Nella pratica è stato istituito un registro telematico il c.d. R.I.T. dove vengono conservate tutta una serie di informazioni tra le quali:
L'istituzione di questa complessa procedura dovrebbe impedire il verificarsi di quanto avvenuto in passato con la fuga del contenuto di intercettazioni che poco avevano a che fare con il reato per il quale tale intercettazione era stata prevista.